Art. 17.
(Assicurazione degli animali domestici).

      1. Chiunque ha la proprietà o la disponibilità piena di animali domestici deve assicurarli contro il rischio dell'abbandono

 

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doloso o dovuto all'impossibilità di continuare a garantirne la protezione e l'assistenza.
      2. Beneficiario della polizza assicurativa stipulata ai sensi del comma 1 è il comune di residenza del proprietario o del detentore dell'animale domestico il quale provvede a ricoverare l'animale utilizzando il premio assicurativo.